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Posts Tagged ‘conflitto d’interessi’

La sentenza della Cassazione e lo studio legale delle cause “in radicale contrasto” con “l’interesse primario” del suo cliente “condominio”. A cui nel frattempo presenta una nuova parcella da 115mila euro.

Unione Sarda del 1 marzo 2017 (cliccare per ingrandire)

Quando la Magistratura accerta che le azioni legali portate avanti da uno studio legale sono state “in radicale contrasto con l’interesse primario” [1] del suo cliente “condominio” [a dismettere gli oneri correlati alla gestione delle opere di urbanizzazione], ci si aspetterebbe che il predetto studio legale, a fronte di una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che mette una pietra tombale a quelle azioni legali lesive degli interessi del proprio cliente [2], cessasse finalmente quell’attività di disinformazione anch’essa “in radicale contrasto con l’interesse primario” del suo cliente e di cui le azioni legali erano il riflesso giudiziario.

[1] motivazione della revoca giudiziaria dell’ex-amministrazione “condominiale”, ripresa testualmente dal decreto del Tribunale del 6 ottobre 2014 confermato dalla Corte d’Appello con motivazioni parimenti incisive sulla natura gravemente lesiva di dette azioni legali nei confronti del “condominio”.

[2] A questo link l’elenco delle azioni legali il cui “radicale contrasto con l’interesse primario” del proprio cliente “condominio” è stato accertato dai suddetti provvedimenti di revoca (ric. 1003-2010 contro il ripristino stradale post-alluvione e contro gli appalti di manutenzione stradale, il ric. 66-2011 contro le delibere comunali di presa in carico, il ric. RAC 880-2012 contro la pavimentazione stradale, etc…)

Tanto più quando tali azioni si è continuato ad attivarle persino dopo [3] che la Magistratura aveva definitivamente accertato la loro lesività a danno del proprio cliente “condominio” (e dunque a “contrapporsi” al “condominio” sono state le azioni legali portate avanti da quello studio legale, non quelle della Nuova Associazione, che, al contrario, ne hanno perseguito lo scopo di passare la mano al Comune e cessare la (illegittima) gestione “condominiale” dei servizi pubblici di un territorio esteso 200 ettari sottoposto a una pressione tributaria comunale posta alla massima intensità e finalizzata proprio a finanziare quei servizi pubblici).

[3] ricorso per Cassazione avverso la sentenza 5487-2014 del CdS, intervento nel ric. 223-2015 in opposizione alla presa in carico Abbanoa, effettuati dopo la revoca giudiziaria dell’ex-amministratore

 

Tanto più se si era arrivati all’abnormitá di dar corso, come se niente fosse, ad un atto di straordinaria amministrazione, come il deposito di un ricorso per Cassazione, su mandato conferito da un “amministratore” che quel potere di conferirglielo non l’aveva in quanto già colpito da un provvedimento di revoca.

Tanto più se quel provvedimento di revoca censurava duramente proprio quelle cause di opposizione alla presa in carico comunale, di cui il ricorso per Cassazione era una spregiudicata reiterazione (e dunque, patrocinando il ricorso per Cassazione, si aggravava ulteriormente il carico, già molto pesante, di attività svolte “in radicale contrasto con l’interesse primario” del proprio cliente).

Tanto più se di quei provvedimenti di revoca, e dunque dell’accertamento della grave lesività per il proprio cliente delle suddette azioni legali, si era perfettamente a conoscenza, in quanto si era assunta la difesa personale (in secondo grado) dell’ex-amministratore proprio in quel procedimento di revoca, nonostante l’evidente conflitto d’interessi rappresentato dal fatto che nel contempo si difendesse (in svariate cause) quello stesso “condominio” che delle gravi irregolarità contestate era “parte offesa“. Leggi tutto…

Non ci sono parti comuni? Avanti con azioni di usucapione all’ingrosso. Ovvero del tentativo di attribuzione forzosa di comproprietà a chi di comproprietà non ne ha e non ne vuole.

I mappali del parco con relative vicende giudiziarie e di recinzioni abusive (cliccare per ingrandire)

Nell’articolo di qualche giorno fa – seconda puntata di una serie in cui stiamo ripercorrendo i fatti salienti del “caso Torre delle Stelle” – abbiamo parlato dell’inserimento, nei “conti patrimoniali” che la passata gestione “condominiale” inviava ai proprietari, di inesistenti beni in comproprietà tra i vari lottisti di Torre delle Stelle.

Attestazioni inveritiere che insieme all’altra vicenda dei costi delle infrastrutture pubbliche imputati al bilancio “condominiale” anche dopo che il Comune di Maracalagonis se li era integralmente accollati, hanno costituito un complesso di condotte gravemente svianti a danno di centinaia di proprietari, che in conseguenza di ciò hanno subito ingenti danni di varia natura.

Per completare il quadro sulla vicenda delle comproprietà inesistenti, dobbiamo ora parlare di un’altra storia, ad essa correlata e anch’essa assai peculiare: quella dei tentativi di attribuzione forzosa di quote di comproprietà ai singoli proprietari di immobili di Torre delle Stelle, tramite sbalestrate azioni di usucapione che avevano però il pregio, notoriamente molto apprezzato dalle nostre parti, di poter essere scaricate, quanto ai costi, sempre a loro: i provvidenziali proprietari-bancomat di Torre delle Stelle, un luogo geografico la cui trasformazione in una succursale di studi legali (finanziati con i soldi di proprietari spesso del tutto ignari) era divenuto, negli ultimi anni, uno dei tratti distintivi della ex-gestione “condominiale” (ancora non è dato sapere quanti e quali siano complessivamente i contenziosi attualmente in corso).

Si dirà: ma a chi mai potrebbe venir in mente di “schiaffare a forza” il titolo di comproprietario a chi si è comprato unicamente il proprio lotto di terreno, sta bene così e di comproprietà non ne vuole perché non vuole nè gli “onori” nè gli oneri che una comproprietà comporterebbe?

A nessuno, in qualunque contesto normale.

A più di qualcuno, a Torre delle Stelle, dove il contesto era tutt’altro che normale e sussisteva invece una necessità molto particolare: quella di creare a posteriori parti comuni “condominiali” spregiudicamente già spacciate da tempo per esistenti e la cui falsa esistenza è stata posta alla base di richieste di pagamenti per milioni di Euro nei confronti di 1250 di proprietari molti dei quali convinti di esser tenuti a corrisponderli proprio in base a quei “conti patrimoniali” dove si attestavano tali inesistenti comproprietà condominiali.

Una necessità divenuta urgente quando tali attestazioni “di fantasia” cominciarono ad essere contestate con forza, carte alla mano, da un gruppo di proprietari.

Bisognava, insomma, trovare una pezza.

E quella pezza si pensò bene di individuarla nell’attivazione di azioni di usucapioni “condominiali”, fatte cioè a nome del “condominio”.

Una relativa ai terreni di proprietà dell’ITDSl’altra – se possibile ancora più surreale – nei confronti dei restanti terreni del parco, che, appartenendo al patrimonio indisponibile del Comune, sono inusucapibili per definizione (aree per opere di urbanizzazione e dunque di pubblica utilità).

Il solo avvio di queste azioni di usucapione sanciva un perfetto rovesciamento della logica e della realtà: prima affermo che esiste un “condominio”, redigo conti patrimoniali che includono parti in comproprietà inesistenti e in base a quelli affermo che i proprietari rivestono la veste di “condòmini”  che quindi sono tenuti a sostenerne gli oneri di gestione;  poi cerco di formare qualche parte comune per tentare di creare forzosamente e a posteriori quel  “condominio” e quegli annessi “condòmini” che avevo già spacciato per esistenti, ma che evidentemente non esistevano.

Pazienza se c’era un ostacolo grande come una casa: magari con una botta di fortuna, ad esempio se la controparte non si costituiva spianandomi la strada (e in un caso questo è curiosamente accaduto), porto a casa il risultato.

L’ostacolo, giuridico e sostanziale, era che un condominio (anche se “vero”) non ha una sua propria personalità giuridica, ma si compone di un insieme di persone giuridiche (i singoli condòmini). Di conseguenza, per definizione, non può usucapire alcunché, potendolo fare solo le singole persone fisiche partecipanti al condominio (ossia i singoli comproprietari pro-quota delle parti comuni).

È la traduzione giuridica di un concetto del tutto ovvio: nessuno può essere obbligato a divenire comproprietario di parti comuni senza la sua espressa volontà.

Di conseguenza, affinché un amministratore di condominio sia legittimato ad agire in giudizio in una causa di usucapione (ossia tentare di far acquisire una ulteriore comproprietà ai singoli condòmini) è necessario che tutti i singoli condòmini gli diano il mandato specifico per agire in giudizio.

Naturalmente, in nessuna delle due azioni di usucapione nostrane tale mandato unanime esisteva e anzi quella contro il Comune di Maracalagonis fu avviata persino all’insaputa di quei proprietari a nome dei quali veniva attivata e con i cui denari finanziata.

Entrambi i ricorsi sono stati ovviamente respinti dal Tribunale con le sentenze 1384-2012 e 588-2013 per la predetta carenza di legittimazione ad agire in capo all’amministratore, ma anche (nella 588-2013) nel merito, in quanto è rimasto indimostrato il preteso possesso esclusivo ultra-ventennale dei terreni del parco. Cosa, peraltro, notoria e pacifica: tutto il parco giochi, infatti, è sempre stato accessibile liberamente da tutti (residenti e non, la classica “collettività indistinta” di cui si legge nei testi giuridici quando si parla di uso pubblico) e quindi anziché di possesso esclusivo è molto più corretto parlare di uso pienamente pubblico.

Alla fine della fiera, gli unici a festeggiare sono stati gli studi legali che hanno incassato corpose parcelle pagate da “lottisti” opportunamente disinformati.

E quelle fallite azioni di usucapione che dovevano servire a creare a posteriori “comproprietà” inesistenti, hanno reso ancor più eclatante, spregiudicata e grave l’ostinazione con cui, fino a pochi mesi fa, si è continuato a inviare a 1250 proprietari conti patrimoniali manifestamente “inveritieri” in quanto attestanti comproprietà condominiali che l’esistenza stessa delle azioni di usucapione certifica come Leggi tutto…

Le “irregolarità assai gravi ” che hanno provocato “ingenti danni economici” e buchi di bilancio. Ovvero del sistematico “sviamento” che ha tratto in inganno centinaia di proprietari.

Manutenzione viaria effettuata dal Comune in questi giorni. Ai proprietari, in questi anni, non è stato detto che veniva svolta dal Comune e nel contempo veniva loro richiesto il pagamento

L’aspetto più riprovevole delle vicende consumatesi in questi anni a Torre delle Stelle è stato lo “sviamento” di massa con cui centinaia di cittadini di Torre delle Stelle sono stati indotti in errore affinché continuassero a corrispondere al c.d. “condominio” ingenti pagamenti per oneri in realtà passati in carico al Comune di Maracalagonis.

Sistematiche omissioni di informazioni essenziali  e false comunicazioni, gli ingredienti (indigeribili in qualunque paese civile) di questa meticolosa attività compiuta a danno di un’intera collettività.

Ad esempio (uno tra i tanti possibili): quando il Comune, nell’ottobre 2010 prese anche concretamente in carico l’intera rete viaria (i 28 Km su 31 ricadenti nel suo territorio) assegnando l’appalto per la sua manutenzione, ai proprietari di Torre delle Stelle questa notizia fu dolosamente occultata. Fu detto, anzi, (nell'”assemblea” del gennaio 2011) che le strade erano “tutt’ora” a carico dei “condomini”. Se i proprietari fossero stati informati dell’appalto comunale, sarebbe stato poi molto complicato continuare a pretendere, da quegli stessi proprietari, il pagamento per oneri in realtà sostenuti dall’Ente comunale. Meglio dare informazioni false, dunque.

E si trattava non di un onere secondario, bensì di una gestione fino ad allora indicata come quella più onerosa tra quelle sostenute dal “condominio”, quella che giustificava i notevoli costi rappresentati da una pianta organica assai consistente che, si diceva, era necessario avere proprio per fare la manutenzione a tanti chilometri di strade sterrate.

Oppure: ancora oggi ai proprietari non è stata comunicata nè l’esistenza della sentenza del Consiglio di Stato 5487-2014 con cui anche i giudici amministrativi di secondo grado hanno confermato la pertinenza comunale di tutti i costi di gestione della località, nè quella del TAR 469-2015 (che ha condannato il Comune di Sinnai a farsi carico e sostenere tutti gli oneri di gestione delle opere di urbanizzazione ricadenti nel suo territorio). Se fosse per le comunicazioni del “condominio” i proprietari non ne saprebbero un bel nulla, anzi nel sito del “condominio” anche di recente sono apparsi surreali comunicati che parlano di inesistenti incertezze sugli obblighi gestionali delle opere di urbanizzazione.

Tale approccio “molto diversamente onesto” (per usare un tenue eufemismo) purtroppo i suoi effetti li ha prodotti, perché ancora oggi ci capita di imbatterci nell’incredulità di proprietari che – magari perché poco presenti a Torre delle Stelle  – solo ora scoprono il gioco che si è giocato sulle loro spalle.

Quando poi apprendono che parte di quei loro soldi sono stati dilapidati anche per sovvenzionare fortunati studi legali incaricati (senza successo) di impedire che il Comune svolgesse i servizi di sua competenza – con esplicite richieste al Comune di non spendere soldi a Torre delle Stelle e di far pagare due volte “i lottisti” per oneri già finanziati con i pesanti tributi comunali (una simpatica istigazione alla “rapina fiscale” ai danni dei contribuenti di Torre delle Stelle, vedasi ricorso al Consiglio di Stato e ric. TAR 1003-2010 mirato a far pagare ai proprietari i costi di un ripristino stradale dopo un’alluvione e a impedire che il Comune facesse la manutenzione viaria) –  all’incredulità si affianca una Leggi tutto…

Torre delle Stelle volta pagina. Facciamo il punto, anche sul versante delle assai singolari difese legali per conto del “condominio”

Visione aerea di Torre delle Stelle - aprile 2015 (foto M.F.)

Dopo 40 anni di pressoché completo immobilismo, Torre delle Stelle ha vissuto negli ultimi 5 anni la sua piccola, grande rivoluzione.

Negli ultimi 6 mesi, poi, una serie di decisive pronunce giudiziarie hanno permesso un’ulteriore accelerazione e consolidamento del percorso di affermazione, nella nostra località, della legalità e dell’interesse pubblico e una corrispondente decisiva retrocessione di un sistema di “gestione” e “controllo di fatto” del territorio, che, negli ultimi anni, aveva preso una deriva assai insidiosa. Capitava persino che per avere un’utenza idrica per una nuova abitazione ci si sentisse rispondere che era necessario pagare un “dazio” di 4500 Euro (dopo aver pagato migliaia di Euro di oneri di urbanizzazione al Comune) e sottoscrivere condizioni capestro di adesione ad un’organizzazione privata (il c.d. condominio, o meglio ciò in cui è stato trasformato in questo quindicennio di gestione scellerata) che pretendeva di sfruttare il monopolio di un bene pubblico di prima necessità come l’acqua per mettere un bel cappio al collo ai cittadini di Torre delle Stelle. Fatti che chi non conosce le pregresse realtà di Torre delle Stelle fatica molto a credere.

E dunque, se è vero che sentenze, ordinanze e decreti devono basarsi esclusivamente su dati di fatto e di diritto, è altrettanto vero che quando, come in questo caso, i provvedimenti giudiziari riportano in un territorio così vasto la legalità amministrativa e pongono le basi affinché la collettività possa concorrere secondo le regole della democrazia alla gestione del territorio, non possono che rappresentare una conquista anche sul piano della tutela di basilari principi di civiltà posti a presidio della corretta convivenza.

In fin dei conti, si può ben dire che le pronunce giudiziare ottenute nei contenziosi da noi portati avanti (quale estrema ratio)  hanno svolto una funzione di supplenza delle amministrazioni comunali, che in una porzione così vasta e importante del loro territorio, come Torre delle Stelle, per oltre 30 anni avevano abdicato al loro stesso ruolo istituzionale.

Con tutte le deleterie conseguenze che abbiamo purtroppo sperimentato.

Nel 2010, il Comune di Maracalagonis, saggiamente, ha “preso spunto” dalla prima pronuncia giudiziaria amministrativa (l’ordinanza TAR 402-2009) per assumersi finalmente le sue responsabilità istituzionali, difendendo nelle fasi successive del giudizio le sue delibere di presa in carico, incredibilmente impugnate da chi avrebbe dovuto promuoverne l’adozione e iniziando, finalmente, a gestire il territorio  (gestione la cui qualità ora dovrà salire considerevolmente e divenire perlomeno proporzionale all’elevatissima pressione tributaria che grava sulla nostra località: è questo ora lo scopo primario che perseguirà la nostra Associazione).

E ora ci auguriamo che il Comune di Sinnai faccia altrettanto, forte di una sentenza che ha rimosso ogni Leggi tutto…

Recinzione del parcheggio dei campi: ecco le ragioni del Comune di Sinnai per il suo intervento davanti al giudice dell’esecuzione (in cui ha chiesto il rinvio dell’abbattimento).

La recinzione che sottratto all'uso pubblico lo storico parcheggio dei campi di Torre delle Stelle sbarrando anche l'accesso principale al campo di calcetto

Che la recinzione del parcheggio dei campi rappresenti una vicenda particolarmente ricca di anomalie di ogni genere, è cosa ben nota a chi ci segue: un uso pubblico quarantennale di essenziale utilità spazzato via come se niente fosse con una semplice autorizzazione edilizia (per di più in un comparto gravemente carente di aree pubbliche); autorizzazioni edilizie e paesaggistiche che arrivano a lavori da tempo ultimati senza che si abbia notizia di provvedimenti sanzionatori; l’abbattimento abusivo di ben 7 alberi della viabilità pubblica nella contemplazione passiva di chi sarebbe dovuto intervenire a impedirlo e sanzionarlo; un’Amministrazione comunale (Sinnai) che in Tribunale sostiene una posizione (rinviare il più possibile l’abbattimento) perfettamente collimante con l’interesse privato di un privato e frontalmente collidente con quello pubblico della collettività (inclusa quella di Sinnai); e, dulcis in fundo, un “atto di compravendita” definito dal Tribunale un espediente per avvalorare la falsa tesi del possesso mediato tramite il condominio”.

Vi è poi il sontuoso conflitto d’interessi di chi ha recintato, da privato, un’area che, nella veste di Leggi tutto…

La recinzione del parcheggio pubblico dei campi. Aggiornamento

Aggiornamenti sull’assurda vicenda del parcheggio pubblico dei campi, incredibilmente recintato da un privato nel 2012 e così sottratto a un quarantennale uso pubblico di essenziale importanza per il comprensorio.

Qualche settimana fa avevamo parlato dei 10mila Euro circa di soldi pubblici spesi dal Comune di Sinnai per chiedere il rinvio (davanti al giudice dell’esecuzione) dell’abbattimento della recinzione e dunque per sostenere una posizione che collima perfettamente con l’interesse del privato che ha recintato l’area e collide frontalmente con quello pubblico (incluso quello della collettività di Sinnai), di veder restituita all’uso collettivo l’area il prima possibile.

Come avevamo anticipato, l’udienza del 2 settembre scorso è stata rinviata. Ora si conosce anche a quale data: il 29 ottobre. Dunque, saranno stati necessari almeno 8 mesi soltanto per decidere le modalità di abbattimento forzata di una semplice recinzione (già decisa con l’ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2014).

La novità degli ultimi giorni è che l’Amministrazione comunale di Sinnai ha deciso di intervenire anche in un altro procedimento legato all’abbattimento della recinzione, ossia nel “reclamo” con il quale il privato ha impugnato  la predetta ordinanza del 21 marzo scorso.

Una scelta, anche questa, difficilmente comprensibile, perlomeno applicando i canoni della logica e della buona amministrazione dei soldi pubblici, visto che Leggi tutto…

Comunicazione di servizio: maxi-balle segnalate oggi sull’Unione Sarda. I naviganti prestino la massima attenzione.

Le dichiarazioni "di fantasia" e il passaggio dell'ordinanza che le smentisce

Gli attenti osservatori delle vicende di Torre delle Stelle hanno quasi tirato un sospiro di sollievo, di quelli che giungono spontanei quando vengono rinnovate antiche abitudini a cui si finisce per affezionarsi, anche se magari si tratta di un pessimo vizio come quello di rimestare la realtà a fini ingannevoli.

Ma chi magari è meno attento potrebbe perfino averci creduto, alle fantasiose dichiarazioni del sedicente amministratore del c.d. condominio presenti oggi sull’Unione Sarda in risposta all’articolo di ieri che illustrava le motivazioni del provvedimento giudiziario.

E dunque riteniamo doveroso spendere alcune righe per parlare dell’ennesima balla rifilata ai proprietari di case di Torre delle Stelle.

Chi gestisce il c.d. condominio ha infatti affermato che la sospensione delle delibere “assembleari” dell’11 gennaio scorso decisa dal Tribunale di Cagliari sarebbe “colpa delle Poste“.

In realtà il giudice ha Leggi tutto…

La recinzione che impedisce l’uso del parcheggio dei campi ancora in piedi e il mercatino civico rischia di saltare. Ancora notevoli danni alla collettività dalle “patologie” di Torre delle Stelle.

Il dedalo di recinzioni che hanno sottratto alla collettività lo storico parcheggio dei campi

Chi si imbatte per la prima volta nella recinzione che dal 2012 ha privato la collettività di Torre delle Stelle della vasta area pubblica del parcheggio dei campi, rimane incredulo.

Reazione prevedibile davanti ad un guazzabuglio di reti metalliche che disegnano forme surreali, con un campo di calcetto comunale trasformato gioco-forza in passaggio pedonale di accesso al parco (primo varco dopo 150 mt di recinzione nel suo lato est), quello stesso campo di calcetto parzialmente incluso nella recinzione (con i ragazzini costretti a scavalcare una recinzione fatta di paletti metallici acuminati per recuperare il pallone). E con quello che dovrebbe essere l’ingresso principale del parco comunale sbarrato da una doppia fila di recinzioni.

Quando poi si racconta che buona parte di quell’area è vincolata a “pubblica utilità”nell’ambito di un piano di lottizzazione (che dunque senza quell’area pubblica sarebbe illegittimo), che una parte del terreno è stata oggetto di compravendita basata su attestazioni di possesso palesemente “inveritiere” e che tra i privati che hanno sottratto alla collettività l’area vi è chi sarebbe dovuto intervenire a difesa dell’uso pubblico dell’area, diventa indispensabile, per Leggi tutto…